Cassazione civile sez. trib. – n. 12789/2018

1) In materia di motivazione degli atti di classamento, è infondato il ricorso che lamenti la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 8 in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 per mancanza dell’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti la determinazione del valore catastale attribuito agli immobili o di alcuna comparazione con le rendite attribuite ad altri immobili della zona, in quanto la motivazione dell’ atto di puro riclassamento di un immobile può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Ufficio, avendo l’esclusiva funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa, in cui al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita”

2) E’ infondato il ricorso che lamenti  l’inserimento di un bene appartenente al patrimonio indisponibile,  nella classificazione D7(relativa a fabbricati costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale ) a causa della mancata idoneità dello stesso a produrre reddito, essendo i beni del patrimonio indisponibile insuscettivi di essere sottratti alla propria destinazione se non nei casi e con le forme previste dalla legge (art. 828 c.c., comma 2), ma ben suscettivi di produrre reddito a fronte della relativa concessione onerosa a terzi.E’ dunque corretta la classificazione in D7 di costruzioni destinate ad alloggiare ripetitori radiotelevisiviessendo tali strutture  fabbricati destinati a speciali esigenze di un’attività industriale – quale quella di radiodiffusione – e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.