La disdetta di un contratto di locazione che richiami la legislazione sulle locazioni commerciali (l. 392/1978), è nulla se difetti di motivazioni.
Il silenzio sulla (illegittima) comunicazione di recesso anticipato non può essere interpretato come adesione tacita alla disdetta di essa locatrice o come volontà abdicativa della parte,in quanto non può mai essere oggetto di presunzioni la volontà di rinunciare ad un diritto di credito, né tantomeno il silenzio o l’inerzia possono essere considerati manifestazione tacita di rinunciare al diritto di credito.
SE 400.2019 Corte Appello Firenze