Il Decreto estende il campo di applicazione anche ai sistemi non destinati alle telecomunicazioni rinviando a quanto disposto nel 1999 da una Raccomandazione del Consiglio dell’ Unione Europea in materia.
Introduce un valore di attenzione per i possibili effetti a lungo termine ed un ulteriore limite costituito dagli obiettivi di qualità che non ha valore sanitario.
Prescrive inoltre la riduzione a conformità nel caso in cui la somma dei contributi delle emissioni sia pari o maggiore a uno.