È illegittimo il regolamento comunale che preveda l’applicazione retroattiva dei criteri localizzativi per l’installazione degli impianti e che esiga come condizione per la validità o l’efficacia dell’autorizzazione dell’impianto, la presentazione da parte del gestore di telefonia mobile del piano programma di implementazione o documentazione diversa da quella prevista dall’all. 13, mod. A D.Lgs. 259/2003.
Le disposizioni del regolamento devono considerarsi illegittime quando i siti sensibili sono individuati con una definizione ampia e generica tale da ricomprendere verosimilmente qualsiasi zona residenziale all’interno del comune e i criteri di localizzazione di fatto impediscono l’installazione degli impianti di telecomunicazione all’interno del centro abitato.SE 2413.2019 Tar Campania