La formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di una stazione radio base, costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’ impianto, che non può essere rimosso mediante un tardivo provvedimento di diniego, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela qualora ne ricorrano i requisiti formali e sostanziali relativamente all’ interesse pubblico fatto valere.
La formazione del silenzio assenso non è impedita dalla mancata presentazione del piano di installazione degli impianti prescritta dal regolamento comunale.SE 2414.2019 Tar Campania