Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, sentenza n. 2018 del 2015

 

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TAR CATANIA 2186/2015 0 1 downloads

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Illegittimità del regolamento comunale per le telecomunicazioni in deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalla legge 36 del 22 febbraio 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) e dal D.P.C.M. 08-07-2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”)

 

Il Comune non può mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono, ad ogni effetto, opere di urbanizzazione primaria:gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno « carattere di pubblica utilità » e potranno essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l’insediamento delle strutture di reti pubbliche di comunicazione devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale, e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento e il funzionamento delle infrastrutture stesse.