Tribunale di Grosseto, sentenza n. 408 del 2018

Disdetta contratto locazione immobili adibiti ad attività industriale

E’ nulla la comunicazione di disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, inviata dalla locatrice,  che non contenga alcuno dei motivi indicati nell’art.28 ss. legge n. 392/1978 , trattandosi in tal caso di diniego di rinnovo.Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per sei anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno dodici mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata; soltanto alla conduttrice viene concessa, trascorsi ventiquattro mesi, la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la porzione di terreno locata è adibita ad un’attività da considerarsi industriale, in quanto finalizzata alla produzione di servizi, quale quella di comunicazioni mobili, è di per sé riconducibile alla disciplina degli artt. 27 e ss. legge n. 392/1978.

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